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Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto Legislativo n.152 del 2006. La norma prevede misure finalizzate ad evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
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Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)
Il D.P.R. n. 59/2013 detta la disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulle attività produttive non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove il procedimento coinvolga già gli aspetti ambientali di seguito indicati.
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Gestione delle strade vicinali: classamento o declassamento
Le modalità per declassamento e aggiornamento di tracciati di strade vicinali sono contenute nel "Regolamento per la gestione delle strade vicinali di interesse locale", che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25/9/2007.
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PEEP – Richiesta determinazione corrispettivo per eliminazione vincoli ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della L. 488/1998
Ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, possano essere rimossi i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, previa corresponsione di un corrispettivo, pari ad una percentuale del corrispettivo dovuto per la trasformazione in proprietà di cui al comma 48 del medesimo articolo.
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PEEP – Trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà
Ai sensi della L. 488/1998 art. 31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 162/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971, concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L. 865/1971.
Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.
Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.
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Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)
Ai sensi dell'art.74 della L.R. 65/2014, nonché del Regolamento attuativo regionale n.63/R/2016, e alle condizioni ivi stabilite, nelle zone con funzione agricola, la realizzazione degli interventi edilizi è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
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Piano di classificazione acustica e deroga alle attività rumorose
Il territorio comunale grevigiano è stato classificato secondo zonizzazione acustica, eseguita sulla base dei criteri dati con Deliberazione del Consiglio Regionale n.77 del 22 febbraio 2000. Il Comune di Greve in Chianti ha approvato il Piano di Classificazione Acustica Comunale con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 19/04/2004. La classificazione acustica del nostro territorio fissa limiti di emissione e immissione di rumore per le diverse zone ed è consultabile nella banca dati regionale GEOSCOPIO. Nei casi in cui si presuma di svolgere un'attività rumorosa temporanea può essere presentata specifica richiesta di deroga acustica. Le deroghe possono essere rilasciate per attività rumorose temporanee legate ad attività di cantiere o manifestazioni o eventi.
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Occupazione di spazi ed aree pubblici
Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
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Sportello Unico Attività Produttive
Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è individuato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti concernenti le attività produttive e di prestazione di servizi.
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Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Canone Unico Patrimoniale
Presupposto del canone di esposizione pubblicitaria è la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visiva o acustica.
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Annullamento/riforma/revoca avvisi di accertamento tributario
Il contribuente che ritenga di avere ricevuto un avviso di accertamento tributario errato o, comunque, illegittimo, può richiedere all'Ufficio che lo ha emesso l'annullamento, la riforma o la revoca dell'atto, in via di autotutela.
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Rimborso importi versati e non dovuti: Tributi Comunali
I contribuenti che per vari motivi (ad es. errori di calcolo, errori di applicazione dell’aliquota, doppi pagamenti…) abbiano versato importi maggiori rispetto all’imposta/tassa dovuta o importi non dovuti possono richiedere il rimborso/riversamento al soggetto attivo del tributo.