Piano di classificazione acustica e deroga alle attività rumorose
Dettagli
A chi è rivolto
A tutti coloro che per lavoro (cantieri) o attività di intrattenimento (eventi o manifestazioni) si trovano ad eseguire un'attività temporanea rumorosa per la quale presumono di superare i limiti consentiti per legge delle immissioni sonore, in termini di intensità e orario.
Descrizione
E' definita “attività temporanea” qualsiasi attività a carattere temporaneo, sporadica ed occasionale, con ubicazione fissa o variabile, che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico, che si esaurisce in periodi di tempo limitati e per le quali sia previsto l’utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore. Nei casi in cui si presuma di svolgere un'attività rumorosa temporanea deve essere presentata richiesta di deroga acustica in forma digitale all’indirizzo PEC del Comune. Le deroghe possibili sono di 3 (tre) tipologie ed è necessario utilizzare il modello idoneo in funzione della tipologia di attività, della durata e dell'area interessata.
Il modello 1 si utilizza :
- per i cantieri con durata non superiore ai 5 giorni o per le manifestazioni di durata non superiore ai 3 giorni;
- per le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo realizzate nelle aree destinate a pubblico spettacolo che rispettano i limiti e le condizioni del regolamento.
Il modello 2 si utilizza:
- per i cantieri di durata compresa tra 5 giorni e 20 giorni;
- per le manifestazioni di durata superiore ai 3 giorni che rispettano i limiti di rumore e di orario indicati nel regolamento.
Il modello 3 si utilizza:
- per tutte le attività rumorose temporaneee (manifestazioni o cantieri) che non rispettano i limiti di rumore e/o di orario indicati dal regolamento.
Copertura geografica
Il territorio comunale di Greve in Chianti.
Come fare
l modelli 1 e 2 devono essere presentati almeno 15 giorni prima della manifestazione o dell'inizio del cantiere, corredati dalla documentazione indicata nel modello. La presentazione delle comunicazioni di cui ai modelli 1 e 2 non presuppongono il rilascio di provvedimenti successivi da parte dell'amministrazione comunale. Il modello 3 deve essere presentato almeno 30 giorni dell'inizio dell'attività rumorosa, corredato dalla documentazione indicata nel modello stesso. A seguito della presentazione della richiesta di deroga ordinaria (modello 3) verrà acquisito il prevenivo parere dell'ASL e successivamente verrà rilasciata l'autorizzazione in deroga.
Cosa serve
Deve essere presentata la seguente documentazione:
- modulo PDFXML;
- modello idoneo allegato alla presente scheda firmato digitalmente, scelto in base alla tipologia di attività rumorosa (modello 1, modello 2 o modello 3) come sopra dettagliati.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione, ove necessaria. Nel caso in cui sia sufficiente la comunicazione, si ricorda che la stessa deve essere esibita in caso di controllo da parte dell'autorità competente.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Le richieste di autorizzazione in deroga semplificata e non semplificata sono soggette:
- imposta di bollo di € 16,00 sulla richiesta
- imposta di bollo di € 16,00 da apporre sull'autorizzazione
- diritti per il rilascio del parere ASL, indicati nel modello di richiesta
Le comunicazioni relative ad eventi di durata inferiore a tre giorni non sono soggette ad imposta di bollo.
Ulteriori informazioni
IlPIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, sulla base dei criteri dati con Deliberazione del Consiglio Regionale n.77 del 22 febbraio 2000, è stato approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 19/04/2004 e fissa limiti di emissione e immissione di rumore per le diverse zone del territorio comunale.
La classificazione acustica del terrirorio comunale grevigiano è consultabile nella banca dati regionale GEOSCOPIO.
Qualora le attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e cantieri) prevedano che per l’utilizzo di apparecchiature, impianti e macchinari si possano superare i limiti di rumorosità definiti dalla Legge n. 447/95 e i suoi provvedimenti attuativi, il Comune può concedere NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ai limiti di rumorosità previsti dal Piano di classificazione acustica del comunale (PCCA), con le modalità previste dal regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale.
E' definita “attività temporanea” qualsiasi attività a carattere temporaneo, sporadica ed occasionale, con ubicazione fissa o variabile, che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico, che si esaurisce in periodi di tempo limitati e per le quali sia previsto l’utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore.
Indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, fatta eccezione per la deroga al solo criterio differenziale, non è consentito lo svolgimento di più di un’attività in deroga nello stesso giorno per la stessa “area acustica”, così come definita all’art. 4 e individuata all'art. 22 del regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale.
L'esercizio di tali attività, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel regolamento (diversificati in funzione del tipo di attività e della durata: cantieri, manifestazioni e spettacoli pirotecnici), necessita di comunicazione da inviare al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, corredata della documentazione indicata nel modello predisposto.
Nel caso in cui l'attività rumorosa temporanea (cantiere o manifestazione) non sia in grado di rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati dal regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale, il legale rappresentante dovrà presentare al Comune domanda di autorizzazione in deroga utilizzando il modello 2 per i cantieri e il modello 3 per le manifestazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, corredata della documentazione indicata nel modello predisposto.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
La Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i. ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, indicando nel Comune l’Ente competente alla redazione ed all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica.
La Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 e s.m.i “Norme in materia di inquinamento acustico” individua nella classificazione acustica del territorio uno strumento finalizzato alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche.
Successivamente all’approvazione del Piano di Classificazione acustica sono state emanate le seguenti norme di settore:
- in data 19 ottobre 2011 è stato approvato il D.P.R. n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122” che ha introdotto all’art. 4 disposizioni in materia di inquinamento acustico.
in data 13 marzo 2013 è stato approvato il D.P.R. 59 “ Regolamento recante la disciplina di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione intergrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35” in cui viene disciplinata l’Autorizzazione Unica Ambientale; - in data 21 ottobre 2013 la Regione ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art.12 commi 2 e 3 della LR n 89/98;
- in data 08 gennaio 2014 la Regione con D.P.G.R. n. 2/R ha emanato il Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 38/R del 7 luglio 2014, dalla cui entrata in vigore (15 luglio 2014) cessava di avere efficacia la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n.77.