Ricerca globale
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Accesso agli atti Servizio Urbanistica ed Edilizia
Per poter prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia è necessario presentare formale richiesta, utilizzando il modello presente infondo a questa pagina, oppure sfruttare l'apposito software online denominato WebSIT al link qui sotto.
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Richiesta di accesso agli atti
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, prendere visione e ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Per la richiesta di accesso agli atti del servizio Urbanistica ed Edilizia si prega di fare riferimento alla sezione "schede collegate" in fondo a questa pagina.
Per la richiesta di accesso agli atti del servizio Urbanistica ed Edilizia si prega di fare riferimento alla sezione "schede collegate" in fondo a questa pagina.
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Certificati anagrafici
Dal 27 Novembre 2018 gli archivi comunali APR (residenti) e AIRE (residenti all'estero) del Comune di Greve in Chianti sono confluiti nella banca dati nazionale denominata ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
Pertanto da quella data il nostro ufficio anagrafe è in grado ...
Pertanto da quella data il nostro ufficio anagrafe è in grado ...
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Carta d'identità e Carta d'Identità Elettronica
Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del cittadino.
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Autocertificazioni e Certificazioni dal sito ANPR
Con il servizio Certificati anagrafici on line è possibile richiedere in autonomia le autocertificazioni e i certificati anagrafici ed elettorali senza passare allo sportello del Comune
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Accesso Civico: richiesta riesame
Richiesta rivolta al Segretario Comunale per il riesame di una domanda di accesso civico non accolta
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Gestione delle strade vicinali: classamento o declassamento
Le modalità per declassamento e aggiornamento di tracciati di strade vicinali sono contenute nel "Regolamento per la gestione delle strade vicinali di interesse locale", che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25/9/2007.
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PEEP – Richiesta determinazione corrispettivo per eliminazione vincoli ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della L. 488/1998
Ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, possano essere rimossi i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, previa corresponsione di un corrispettivo, pari ad una percentuale del corrispettivo dovuto per la trasformazione in proprietà di cui al comma 48 del medesimo articolo.
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PEEP – Trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà
Ai sensi della L. 488/1998 art. 31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 162/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971, concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L. 865/1971.
Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.
Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.