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Notizia

Smaltimento di eternit o di manufatti contenenti amianto

L'amianto è un minerale (un silicato) con struttura fibrosa utilizzato fin da tempi remoti per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore. Se si dispone di manufatti o quantità di amianto si hanno una serie di obblighi tra cui quello della verifica dello stato di conservazione del materiale da cui può scaturire la necessità di: intervenire con un'operazione di bonifica/isolamento o rimuovere e smaltire il manufatto. In presenza di materiali friabili (ad esempio spruzzati) con probabile presenza di amianto occorre rivolgersi a ditte autorizzate dotate di personale specializzato. In caso di quantità minime è possibile richiedere il Kit di rimozione amianto ad ALIA.
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La Raccolta dei Rifuti. Informazioni.

Nel territorio del Comune di Greve in Chianti, il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto da ALIA Spa. ALIA insieme al Comune programma anche il servizio di pulizia e spazzamento stradale meccanizzato. Sul nostro territorio sono attivi differenti sistemi di raccolta: servizio di Porta a Porta o con bidoncini di prossimità, servizio di ritiro ingombranti previo appuntamento e ritiro olii e rifuiti pericolosi di origine domestica.
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Terre e Rocce da scavo - Produzione e modalità di riutilizzo

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.), rimozione e livellamento di opere in terra. A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi. Le terre e rocce da scavo sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da successiva normativa indicata in calce alla presente notizia.
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TARI - Tassa sui rifiuti

Dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che a sua volta ha sostituito la T.I.A (Tariffa di Igiene Ambientale), ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. è il Concessionario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di ATO Toscana Centro in virtù del Contratto di servizio stipulato con l'Autorità. In tale veste è stata incaricata dal Comune ad accertare e riscuotere la TARI.
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Accertamento violazioni negli stalli di sosta a pagamento

La sosta dei veicoli in Piazza Matteotti, Piazzetta Santa Croce, Via Garibaldi, Via Primo Maggio, Piazza Trento, Piazzale Ferrante Mori, Largo Enrico Finetti, Piazza Resistenza, ed nella frazione di Montefioralle è a pagamento. I controlli delle soste negli stalli a pagamento sono effettati dagli ausiliari del Traffico incaricati dal Comune di Greve in Chianti.
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Contrassegno invalidi

Il contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta è l'autorizzazione speciale rilasciata personalmente ai soggetti portatori di handicap motori.
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Esenzione o abbonamento parcheggi auto a pagamento

La sosta dei veicoli in Piazza Matteotti, Piazzetta Santa Croce, Via Garibaldi, Via Primo Maggio, Piazza Trento, Piazzale Ferrante Mori, Largo Enrico Finetti, Piazza Resistenza, ed nella frazione di Montefioralle è a pagamento.
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Gestione delle strade vicinali: classamento o declassamento

Le modalità per declassamento e aggiornamento di tracciati di strade vicinali sono contenute nel "Regolamento per la gestione delle strade vicinali di interesse locale", che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25/9/2007.
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PEEP – Richiesta determinazione corrispettivo per eliminazione vincoli ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della L. 488/1998

Ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, possano essere rimossi i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, previa corresponsione di un corrispettivo, pari ad una percentuale del corrispettivo dovuto per la trasformazione in proprietà di cui al comma 48 del medesimo articolo.
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PEEP – Trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà

Ai sensi della L. 488/1998 art. 31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 162/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971, concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L. 865/1971.

Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.
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