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Terre e Rocce da scavo - Produzione e modalità di riutilizzo

Dettagli

Descrizione breve
Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.), rimozione e livellamento di opere in terra. A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi. Le terre e rocce da scavo sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da successiva normativa indicata in calce alla presente notizia.
Data:

18 Aprile 2024

Tempo di lettura:

6 minuti

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Terre e rocce da scavo
Terre e rocce da scavo

Descrizione

Le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. m e s.m.i.) e attraverso l’avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Gli artt. 183, 184, 184 bis e 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. permettono, invece, la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e particolari condizioni.
Con la modifica apportata dalla legge n. 2/2009 e s.m.i., le terre e rocce da scavo riutilizzate in situ escono dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 512/2006 e s.m.i.
All’art. 185 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata aggiunta, infatti, al comma 1, la lettera c-bis) in base alla quale viene sottratto al campo di applicazione della normativa sui rifiuti “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”. Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione delle terre e rocce da scavo, al di fuori del regime dei rifiuti e al di fuori anche dal regime del”riutilizzo in situ” sopraddetto, sono quelle dettate dall’art. 183 comma 1 lett. p) - definizione di sottoprodotto del D. Lgs. 152/2006, secondo le quali:
a) il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti;
b) deve essere certo l’integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione;
c) il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale;
d) deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti del sito di destinazione);
f) il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, granulometria, geomeccanica, etc..);
g) deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo. Nei processi industriali, come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lett. p).
La sussistenza dei suddetti requisiti, ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, deve avvenire nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali.
Il soggetto preposto a verificare lo svincolo dal regime dei rifiuti non è l’ente che rilascia l’autorizzazione all’intervento di destinazione, ma quello competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce.
Il riutilizzo può avvenire nel medesimo intervento di produzione ma anche in interventi diversi ed il processo di produzione e riutilizzo non deve necessariamente essere contemporaneo, ma preventivamente individuato.
Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito.
Lo svincolo dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo avviene contestualmente al rilascio del permesso a costruire ovvero alla perfezionamento della pratica edilizia ovvero anche in tempi successivi al perfezionamento delle pratiche edilizie contestualmente alla presentazione di idonea dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento (nel caso di deposito già avvenuto della dichiarazione di inizio dei lavori).
Ulteriori modifiche e chiarimenti sono intervenuti con l'entrata in vigore dell'art. 41 bis introdotto con il D.L. n. 69/2013 dalla legge di conversione n. 98/2013, con le seguenti specifiche:
 - ai cantieri di piccoli dimensioni, la cui produzione sia inferiore o uguale a 6000 mc, si applica la disciplina semplificata dettata dall’art. 41 bis, a prescindere dalla circostanza che le opere dalle quali deriva il materiale da scavo siano soggette ad AIA o VIA;
 - per i cantieri con produzione di terre e rocce superiore a 6000 mc occorre invece operare la seguente distinzione: se l’opera dalla quale proviene il materiale da scavo non è soggetta a VIA od AIA si applica la disciplina di cui all’art. 41 bis; se l’opera è invece soggetta a VIA o AIA si applica il D.M. 161/2012.

Documentazione da allegare alla pratica edilizia

All’interno del procedimento di autorizzazione dell’intervento edilizio, in cui vi sarà a seguito di attività di sbancamento, la produzione di terre e rocce da scavo, deve essere ricompresa la documentazione di seguito indicata, a seconda del regime entro cui si intende finalizzare il riutilizzo di tale materiale.

Riutilizzo in situ (art. 185 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
Laddove si intenda riutilizzare il materiale di scavo direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 185 comma 1 lett. c-bis del D. Lgs. n. 152/2006, è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con idonea dichiarazione del direttore dei lavori ovvero di tecnico competente in merito alla “non contaminazione del suolo e di altro materiale allo stato naturale scavato” che si intende riutilizzare.

Riutilizzo quale sottoprodotto (art. 183 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
Laddove si intenda riutilizzare il materiale di scavo o parte di questo in altro sito è necessario inviare ad ARPAT e per conoscenza al Comune la “DICHIARAZIONE PER RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO” utilizzando la modulistica opportunamente predisposta (modello terre da scavo art. 41 bis), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allegando la documentazione ivi indicata.
La documentazione di cui sopra può anche essere presentata, quale integrazione alla pratica edilizia anche successivamente al perfezionamento della pratica edilizia ovvero successivamente al deposito della dichiarazione di inizio dei lavori contestualmente ad una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento.
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l’effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo svincolate dal regime dei rifiuti, come da progetto presentato.

Gestione come rifiuto
Laddove si intenda gestire come rifiuto il materiale di scavo o parte di questo è necessario, al di fuori delle competenze del Comune, classificando mediante analisi chimiche le terre da scavo come rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 170504), nonché la sua ammissibilità in discariche di inerti e/o in impianti di recupero.
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare, allegando copia dei formulari, l’avvio a recupero ovvero a smaltimento delle terre e rocce da scavo in regime di rifiuto.

Normativa di riferimento

- artt. 183, 185 e 186 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- D. Lgs. n. 4/2008 e s.m.i.

- Legge n. 2/2009 e s.m.i.

- Legge n. 13/2009 e s.m.i.

-  D.L. n. 69/2013 e s.m.i.

- legge di conversione n. 98/2013

Ultimo aggiornamento:

18/04/2024, 09:55