Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.), rimozione e livellamento di opere in terra. A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi. Le terre e rocce da scavo sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da successiva normativa indicata in calce alla presente notizia.