Accesso agli atti
Dettagli
Per la richiesta di accesso agli atti del servizio Urbanistica ed Edilizia è stata predisposta un'altra scheda con le relative informazioni specifiche.
A chi è rivolto
Per poter prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati presso il Comune è necessario presentare richiesta, come di seguito illustrato.
Hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi:
- tutti coloro che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubbici e diffusi;
- i consiglieri e i rappresentanti dell'Amministrazione all'interno degli enti e società di cui il Comune fa parte (atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato);
- a fini di studio, ricerche storiche e statistiche (anche quando trattasi di documenti e registri relativi a periodi estesi e a quantità di atti rilevanti)
Descrizione
Di seguito sono riportate le differenti tipologie di accesso agli atti.
La riforma del Decreto Trasparenza (D.lgs. n.33/2013), realizzata con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Alla luce della riforma, pertanto, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, nel rispetto dell'articolo 7 del D.lgs. n.33/2013.
Ferma restando la possibilità di esercitare il tradizionale diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge n.241/1990, rivolto a soggetti titolari di interessi qualificati (diretti, concreti e attuali) corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate.
tipologie di accesso:
Accesso civico semplice - art. 5, comma 1, del D.lgs. n.33/2013 – è destinato allo scopo di richiedere documenti, informazioni e dati che l’Amministrazione di Greve in Chianti abbia omesso di pubblicare nella sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente”. Chiunque ha il diritto di presentare richiesta nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione.
Accesso civico generalizzato - art. 5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013 – al fine di richiedere esclusivamente dati e documenti detenuti dal Comune di Greve in Chianti e ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del D.lgs. n.33/2013.
Accesso documentale – Legge 241/1990 – per coloro che hanno un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
Come fare
La richiesta di accesso, (nella quale devono essere indicati gli estremi e/o i riferimenti necessari per la ricerca e l'individuazione dell'atto in questione) può essere di due tipi:
- INFORMALE: si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente;
- FORMALE: si esercita mediante richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo e presentandolo con una delle seguenti modalità:
tramite posta elettronica all'indirizzo: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it
all'ufficio protocollo del Comune
tramite servizio postale
Cosa serve
Presentare richiesta all'Amministazione come indicato nella presente scheda
Cosa si ottiene
Accesso civico semplice: la pubblicazione dei dati, o dei documenti, richiesti nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente
Accesso civico generalizzato: i dati, o i documenti, richiesti
Accesso documentale: l'accesso in visione o la possibilità di estrarre copia del documento richiesto
Tempi e scadenze
Quanto costa
L'accesso civico semplice non ha costi per il cittadino.
Relativamente all'accesso civico documentale invece, a norma dell'art. 25 della L. 241/90, la richiesta di accesso agli atti, salvo i casi previsti dalla legge, comporta il pagamento delle spese di riproduzione, determinate e aggiornate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale:
- copie/stampe semplici: formato A4 = € 0,25 - formato A3 = € 0,40
- copie conformi: sono rilasciate in bollo, con richiesta di rimborso delle spese come sopra.
Per la visura delle pratiche edilizie si rinvia alla scheda specifica
L'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali è gratuito ed avviene secondo le modalità disciplinate dall'art 19 del relativo Regolamento.
Procedure collegate all'esito
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sull'accesso documentale, civico e generalizzato, (approvato con deliberazione consiliare n.128 del 9/11/2019 ), la risposta dell'ufficio competente deve essere comunicata ai richiedenti entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di presentazione della richiesta.
In caso di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al richiedente entro dieci (10) giorni dalla presentazione, mediante mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Accedi al servizio
Casi particolari
Per poter prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati presso il Servizio Urbanistica, Edilizia e SUAP sono previste altre modalità. Si invita l'utente a consultare l'apposita scheda servizi al presente link
Ulteriori informazioni
Esclusioni
Il diritto di accesso documentale è escluso nelle ipotesi previste dall’art. 24 della L. 241/1990 e qualora sia necessario tutelare il diritto alla riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, e non sia possibile la tutela mediante oscuramento delle parti del documento contenenti dati personali. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento. Qualora ne ravvisi la necessità, il Responsabile del Procedimento sulle richieste di accesso documentale si confronta con il Segretario Comunale. Nella sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti è consultabile il registro di accesso agli atti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Il diritto di accesso è garantito da due norme nazionali:
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa"
- il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Inoltre è presente uno specifico Regolamento Comunale adottato con Deliberazione Consiglio Comunale nr. 128/2019
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
La richiesta di accesso documentale può essere
- accolta
- differita
- limitata
- esclusa
Contro il provvedimento di differimento, limitazione e diniego, nel termine di 30 giorni l'interessato può:
- presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art 116 del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 104/2010)
- chiedere il riesame al difensore civico della Regione Toscana, ai sensi delle tutele previste dall'art 25 comma 4 della Legge 241/1990