Ricerca globale
Servizio
Gestione delle strade vicinali: classamento o declassamento
Le modalità per declassamento e aggiornamento di tracciati di strade vicinali sono contenute nel "Regolamento per la gestione delle strade vicinali di interesse locale", che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25/9/2007.
Servizio
PEEP – Richiesta determinazione corrispettivo per eliminazione vincoli ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della L. 488/1998
Ai sensi dell'art. 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, possano essere rimossi i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, previa corresponsione di un corrispettivo, pari ad una percentuale del corrispettivo dovuto per la trasformazione in proprietà di cui al comma 48 del medesimo articolo.
Servizio
PEEP – Trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà
Ai sensi della L. 488/1998 art. 31 comma 45, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 162/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971, concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L. 865/1971.
Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.
Ai sensi dell'art. 31 comma 46, e possibile sostituire le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. 865/1971 e s.m.i., precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 179/1992, con convenzioni di cui all'art. 8 commi 1-4-5 della L. 10/1977 (ora art. 18 del DPR. 380/2001 a seguito dell'abrogazione della L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originale e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48.
Servizio
Zona Traffico Limitato (invernale) nel centro storico del capoluogo
Nel Comune di Greve in Chianti e' attiva una Zona a Traffico Limitato (ztl) che comprende Piazza Matteotti, Via Roma, Via Giuliotti, Via dell'Arco, Via Suburbana e Via Cesare Battisti (nel tratto fra Piazza Matteotti e Viale Veneto). Durante il periodo di attivazione, e' vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione dei soggetti titolari di contrassegno per disabili; per accedere e' necessario ottenere l'autorizzazione al transito dalla Polizia Locale.
La Zona a Traffico Limitato in configurazione invernale e' attiva dal 1 Novembre al Lunedi antecedente Pasqua di ogni anno tutti i giorni festivi nell'orario 10:00 - 20:00.
Tutti i sabati nell'orario 06:00 - 15:00 l'area e' chiusa completamente al traffico veicolare (senza deroghe) per permettere lo svolgimento del mercato settimanale.
La Zona a Traffico Limitato in configurazione invernale e' attiva dal 1 Novembre al Lunedi antecedente Pasqua di ogni anno tutti i giorni festivi nell'orario 10:00 - 20:00.
Tutti i sabati nell'orario 06:00 - 15:00 l'area e' chiusa completamente al traffico veicolare (senza deroghe) per permettere lo svolgimento del mercato settimanale.
Servizio
Zona Traffico Limitato (estiva) nel centro storico del capoluogo
Nel Comune di Greve in Chianti è attiva una Zona a Traffico Limitato (ztl) che comprende Piazza Matteotti, Via Roma, Via Giuliotti, Via dell'Arco, Via Suburbana e Via Cesare Battisti (nel tratto fra Piazza Matteotti e Viale Veneto). Durante il periodo di attivazione, e' vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione dei soggetti titolari di contrassegno per disabili; per accedere e' necessario ottenere l'autorizzazione al transito dalla Polizia Locale.
La Zona a Traffico Limitato in configurazione estiva e' attiva dal Lunedi antecedente Pasqua al 31 Ottobre con i seguenti orari di attivazione:
- tutti i giorni feriali nell'orario 11:00 - 17:00 e 18:00 - 24:00.
- tutti i giorni festivi nell'orario 11:00 - 24:00.
Tutti i sabati nell'orario 06:00 - 15:00 l'area è chiusa completamente al traffico veicolare (senza deroghe) per permettere lo svolgimento del mercato settimanale.
La Zona a Traffico Limitato in configurazione estiva e' attiva dal Lunedi antecedente Pasqua al 31 Ottobre con i seguenti orari di attivazione:
- tutti i giorni feriali nell'orario 11:00 - 17:00 e 18:00 - 24:00.
- tutti i giorni festivi nell'orario 11:00 - 24:00.
Tutti i sabati nell'orario 06:00 - 15:00 l'area è chiusa completamente al traffico veicolare (senza deroghe) per permettere lo svolgimento del mercato settimanale.