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Bonus disagio fisico ARERA su bolletta della luce

Servizio attivo

Dettagli

Si tratta di uno sconto applicato in ogni bolletta dell’energia elettrica, riservato a chi ha disagi fisici, vive in casa, e ha bisogno di apparecchiature ad alimentazione elettrica per sostenere funzioni vitali, per spostarsi, etc.

A chi è rivolto

Se sei una persona con disabilità, hai bisogno costante di apparecchi elettrici che ti aiutino a vivere o a spostarti, e abiti in una casa che ha una fornitura di corrente elettrica, hai diritto ad avere uno sconto sulla bolletta della luce. Gli apparecchi elettromedicali infatti consumano energia, e lo sconto ti permette di non pagare la corrente in più consumata da questi apparecchi.

Descrizione

Il bonus disagio fisico è uno sconto applicato in ogni bolletta dell’energia elettrica, riservato a chi - a casa - ha bisogno di apparecchiature ad alimentazione elettrica per sostenere il funzionamento del cuore o dei reni, la respirazione, l’alimentazione artificiale, per curare le piaghe da decubito, etc. Ha diritto al bonus anche chi usa carrozzine elettriche o attrezzi per spostare persone che non riescono a muoversi da sole.

Il bonus è gestito da ARERA, l'Autorità dello Stato che regola le reti di distribuzione di acqua, luce e gas.

Quali apparecchi danno diritto al bonus? Quelli contenuti nella lista del Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 (puoi scaricarne una copia dal link a fondo pagina). La persona che usa l’apparecchiatura deve essere intestataria della bolletta elettrica, oppure deve vivere insieme all’intestatario della bolletta.

Copertura geografica

Per presentare domanda al Comune, è necessario che l'intestatario del contratto della luce sia iscritto all'anagrafe di come residente.

Come fare

Tu che hai diritto al bonus, o l'intestatario della bolletta con cui convivi, dovete:

  • raccogliere la documentazione richiesta e che trovi descritta poco più avanti;
  • compilare il modulo per richiedere il bonus. Puoi scaricarlo in fondo a questa poagina o ritirarlo in Comune all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
  • consegnare la domanda e la documentazione richiesta al Comune. Di solito li si consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Di questa pratica può anche occuparsi un CAF.
    Se la persona che usa gli apparecchi o l’intestatario della bolletta non sono in grado di fare la domanda da soli, possono dare a qualcun altro una delega (cioè un incarico scritto) perché si occupi di fare la domanda.

Cosa serve

Questa è la lista dei documenti da allegare alla domanda di bonus disagio fisico:

  • modulo compilato dalla ASL e che certifica che l’apparecchiatura elettromedicale serve per supportare la vita o funzioni fondamentali del corpo, quale tipo di apparecchiatura viene usata, per quanto tempo la si usa ogni giorno (questo serve per calcolare quanto consuma), l’indirizzo della casa in cui l’apparecchiatura viene usata;
  • modulo “B” che si può trovare sul sito ARERA;
  • copia di una bolletta della luce, che abbia ovviamente lo stesso indirizzo indicato nei moduli ARERA e ASL, e che contenga il codice POD e quale potenza è disponibile in base al contratto con il fornitore della luce.

Il certificato di invalidità civile NON basta per richiedere questo bonus.

Cosa si ottiene

Uno sconto sulle bollette della luce.

Tempi e scadenze

Il Comune trasmette la domanda ad ARERA entro 30 giorni da quando questa viene consegnata. I tempi per iniziare a ricevere gli sconti sulla bolletta non dipendono dal Comune.

30
giorni
dalla consegna all'URP

Quanto costa

La domanda è gratuita.

Procedure collegate all'esito

Il Comune verifica che il modulo sia compilato e completo, e che ci siano tutti gli allegati richiesti. Poi trasmette la domanda ad ARERA entro 30 giorni da quando questa viene consegnata. I tempi per iniziare a ricevere gli sconti sulla bolletta non dipendono dal Comune.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Ultimo aggiornamento:

17/04/2024, 14:21