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Commissione per il paesaggio - Richiesta parere ai sensi art.8 del Regolamento Edilizio comunale

Servizio attivo

Dettagli

Richiesta parere ai sensi art.8 del Regolamento Edilizio comunale

A chi è rivolto

Proprietari di beni immobili

Come fare

E' possibile richiedere pareri alla commissione, anche per interventi esclusi da ambiti di tutela paesaggistica, in materia di:

a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
b. progetti convenzionati a qualsiasi titolo;
c. programmi pluriennali di attuazione;
d. piani di recupero e p.a.p.m.a.a.;
e. regolamenti edilizi e loro modifiche.

Cosa serve

Atti e documenti da allegare
Per la richiesta di che trattasi dovrà essere presentato:
1. richiesta di parere
2. documentazione fotografica
3. Relazione
4. idonea rappresentazione grafica esplicativa dell'intervento;
5. Estratto di mappa catastale

Scaricare la modulistica direttamente dalla sezione dedicata

Cosa si ottiene

Parere 

Tempi e scadenze

30
giorni
dalla presentazione della pratica

Quanto costa

- Diritti di segreteria come da delibera di giunta

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 152 della L.R.65/2014 e s.m.i., i soggetti di cui all’articolo 151 istituiscono,
anche in forma associata, una commissione denominata commissione per il paesaggio.
La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti
di cui al comma 6 dell'art.153, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far
verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei
soggetti di cui all’articolo 151.
Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che
riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la
commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono essere nominati
in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in
materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale
o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore
a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al
paesaggio.
Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate dei curricula e degli esiti
motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2 dell'art.153, attestanti il possesso dei requisiti di
idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità
nella materia.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute.
L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La
partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata
nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla
corresponsione di alcun gettone.
Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione, anche per interventi esclusi
da ambiti di tutela paesaggistica, in materia di:

a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
b. progetti convenzionati a qualsiasi titolo;
c. programmi pluriennali di attuazione;
d. piani di recupero e p.a.p.m.a.a.;
e. regolamenti edilizi e loro modifiche.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

- Regolamento edilizio, art.8

Ultimo aggiornamento:

25/03/2024, 17:57