Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Lavori pubblici - Collaudo e certificato regolare esecuzione

Servizio attivo

Dettagli

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia ...

A chi è rivolto

.

Descrizione

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto  delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.


Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e sotto la soglia di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dalla normativa vigente, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 , è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

Come fare

.

Cosa serve

.

Cosa si ottiene

.

Tempi e scadenze

.

Ulteriori informazioni

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.


Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.


Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 207/2010
  • D.Lgs. 50/2016
Ultimo aggiornamento:

26/03/2024, 09:40