Pubblicazioni di matrimonio
Dettagli
A chi è rivolto
Almeno uno degli sposi deve essere residente nel Comune di Greve in Chianti
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato. (controllare la scheda matrimonio di cittadini stranieri)
Descrizione
Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune dove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Come fare
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza. In questa sede verrà fatto firmale un verbale che contiene le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:
il nome e il cognome;
la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
la residenza, la libertà di stato;
se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
se hanno già contratto matrimonio;
se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Cosa serve
Documento d'identità di entrambi gli sposi
Codice Fiscale
In caso di matrimonio religioso: richiesta del Parroco o Ministro di culto
Per i cittadini stranieri: Nulla osta al matrimonio o altro documento previsto come indicato nella scheda Matrimonio di cittadini stranieri in Italia
n. 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residendi in Comuni diversi)
Nel caso di cittadino iscritto AIRE che intenda sposarsi in Italia o presso la nostra autorità consolare all'estero, è soggetto all'obbligo di pubblicazione (art. 93 c.c.). Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare. Per i cittadini italiani residenti all'estero, il consolato svolge le stesse funzioni che spettano al Comune nei confronti dei residenti in Italia e, quindi, provvederà alla pubblicazione e al rilascio e alla restituzione del certificato di eseguita pubblicazione al termine dell'affissione.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione.
Tempi e scadenze
L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Scaduti i termini sopra descritti previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Quanto costa
Una marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residendi in Comuni diversi)
Procedure collegate all'esito
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi.
L'atto di pubblicazione viene quindi pubblicato all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge ( 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
Ulteriori informazioni
Casi Particolari:
I minori che abbiano comunque compiuto 14 anni, devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla del divorzio.
Tale termine non si osserva:
1. se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
2. se esiste una sentenza da cui risulti che non c'e' stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio;
3. se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.
Anche le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Codice Civile (articoli dal 93 al 105)
D.P.R. 396/2000 (articoli dal 50 al 62)