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Matrimonio religioso

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Dettagli

Sono validi agli effetti civili i matrimoni celebrati secondo il rito cattolico o gli altri culti riconosciuti dallo Stato, purchè l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato.

Descrizione

Sono validi agli effetti civili i matrimoni celebrati secondo il rito cattolico o gli altri culti riconosciuti dallo Stato, purchè l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato.

Come fare

Innanzitutto è necessario aver effettuato le pubblicazioni di matrimonio.

La celebrazione del matrimonio avviene secondo il rito di ciascuna confessione religiosa e nel rispetto delle norme previste dal codice civile.
L'atto viene redatto in doppio originale ed una copia viene trasmessa ai fini della trascrizione all'ufficiale di stato civile competente per territorio, unitamente al certificato di eseguite pubblicazioni o al nulla osta rilasciato in sede di pubblicazione e alla richiesta di trascrizione da parte del Ministro di culto.

La richiesta di trascrizione è fatta dal Parroco titolare della chiesa o dal Ministro di culto celebrante, entro 5 giorni dalla celebrazione (termine perentorio).

L'Ufficiale dello Stato Civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, provvede entro breve tempo. A trascrizione avvenuta, può essere richiesta la certificazione relativa al matrimonio.

Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, con decorrenza dalla data di celebrazione dello stesso ( sempre che siano state fatte le pubblicazioni civili).

Ulteriori informazioni

I matrimoni concordatari (celebrati con rito cattolico) sono regolati in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

I matrimoni celebrati secondo altri culti ammessi sono regolati dalla L.1159/1929 a meno chè non siano state stipulate apposite intese con lo Stato Italiano come nel caso di:

  • Tavola Valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449)
  • Chiese Avventiste del settimo giorno (legge 22 nov. 1988, n. 516)
  • Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517)
  • Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (legge 8 mar. 1989, n. 101)
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge 12 apr. 1995, n. 116)
  • Chiesa Evangelica Luterana d'Italia (legge 29 novembre 1995, n.520)
  • Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012 n. 126)
  • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge 30 luglio 2012 n. 127)
  • Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012 n. 128)
Ultimo aggiornamento:

18/01/2024, 18:39