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Denuncia di nascita

Servizio attivo

Dettagli

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita.

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  •  da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;

  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenoo ad essere nominato/i;

  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).

Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".

Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

Il cognome del minore

L’utilizzo del cognome paterno

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.

Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.

Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

L’utilizzo del cognome materno

Prima della sentenza della Corte Costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.

Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate

La cittadinanza del neonato

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile.

Come fare

Dove ci si deve rivolgere

  •  presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  • presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)

Cosa serve

Documentazione
Per le sole denunce presentate presso il Comune di residenza o di nascita:

  • Attestazione di nascita  rilasciata dall'Ospedale, dalla Casa di cura o, per nascite avvenute in abitazione privata, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto.

Per i genitori non residenti, si richiede la presentazione della carta di identità del denunciante o altro documento valido.

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

La denuncia di nascita può essere fatta indistintamente:

- entro 3 giorni dal parto, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o la clinica (anche privata) dove è avvenuta la nascita

- entro 10 giorni dal parto presso il comune di residenza della madre se residente in Italia altrimenti del padre con assenso della madre

- entro 10 giorni dal parto presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita.

Inoltre:

- per le coppie sposate la denuncia deve essere presentata da persona munita della attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale, nonché di un documento di identità valido. La denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dal medico, dall'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto o dal delegato dell'istituto

- per le coppie in unione naturale con attestazione di nascita

  • se il bambino viene riconosciuto da entrambi i genitori, la denuncia deve essere presentatata da ambedue i genitori muniti di documento di identità valido

  • se il bambino viene riconosciuto soltanto da uno dei due genitori, la denuncia deve essere fatta dal genitore che riconosce il figlio, munito di documento di identità valido.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Servizi Demografici

Servizio Elettorale, Anagrafe e Stato Civile

Normativa di riferimento

- Regio Decreto n. 1238 del 9.7.1939 - Ordinamento dello Stato Civile

- Legge 17.5.1997, n. 127 "Legge Bassanini"

Ultimo aggiornamento:

08/04/2025, 12:52