Descrizione
Le annotazioni possono essere relative a: separazione, divorzio, convenzioni sul regime patrimoniale.
Come fare
· L'Uff.le di Stato Civile effettuate le verifiche, predispone la proposta di annotazione da effettuare a margine degli atti di matrimonio giacenti presso l'ufficio e per i registri depositati presso Procura / Prefettura di competenza per l'effettuazione di analoga annotazione.
· Nel caso di divorzio, oltre a predisporre la proposta di annotazione da apporre a margine dell'atto di matrimonio, provvede anche all'effettuazione della proposta di annotazione a margine dell'atto di nascita degli sposi (se nati nel Comune di Greve in Chianti) e della comunicazione (se nati in altro Comune); predispone altresì lettera per variazione anagrafica di stato civile alle anagrafi di residenza degli ex coniugi.
· Dopo aver effettuate le annotazioni di competenza, si invia assicurazione di avvenuto adempimento alla Cancelleria del Tribunale e/o al Notaio che avevano inviato l'atto.
Cosa serve
Documentazione
Richieste di annotazioni pervenute da Tribunali o Notai.
Ulteriori informazioni
L'Ufficiale dello Stato Civile riceve dalla Cancelleria Civile del Tribunale comunicazione di separazione, ricorso per divorzio o copia autentica di sentenza di divorzio o dal Notaio copia di rogito notarile relativo alla scelta di separazione / comunione dei beni o costituzione fondo patrimoniale.
Atto Conclusivo
Apposizione delle annotazioni a margine degli atti di matrimonio giacenti e invio per posta di: proposta di annotazione a Procura / Prefettura , conferme a Tribunali e Notai e lettere per anagrafe.
Normativa di riferimento
- Legge 898/1970
- Codice Civile art. 149 e segg. (Capo V) 159 e segg. (Capo VI)
- D.P.R. 396/2000