Cosa serve
La Comunicazione di inizio attività viene presentata in via telematica al SUAP sui modelli disponibili sul sito della Regione Toscana (procedura semplificata ex art. 216 d.lgs 152/2006 ) in forma di autocertificazione.
La comunicazione deve essere presentata al SUAP competente per territorio, completa di una relazione tecnica dalla quale risulti:
- il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1 art. 216;
- il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
Ulteriori informazioni
Tutti i soggetti che intendano svolgere attività di recupero rifiuti così come previsto da D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i. o dal D.M. 161/2002 e ne posseggano le caratteristiche sono tenuti a presentare una comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.
Il procedimento ha inizio con la comunicazione di inzio attività al Suap competente per territorio, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni di cui all'art. 214 commi 1, 2, 3 che dovranno essere riportate nello specifico in una relazione tecnica da allegare alla predetta comunicazione (art. 216 comma 3);
Nelle ipotesi di recupero dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché dei veicoli fuori uso e degli impianti di coincenerimento, l'inizio dell'attività è subordinato alla effettuazione, da parte della Regione Toscana competente, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione preventiva volta a verificare:
- tipo e quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
- conformità alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dal Dlgs. 152/06;
- Tali ispezioni verranno comunque ripetute almeno una volta all'anno dopo l'inizio dell'attività.
La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti; tale comunicazione ha durata quinquennale o deve comunque essere rinnovata nel caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. La comunicazione vale 5 anni.
La prosecuzione o l'inizio dell'attività può essere vietata, qualora la Regione Toscana accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dal Dlgs. 152/06, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro il termine stabilito dall'Amministrazione.
IMPORTANTE
Nel caso in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato alla sola "comunicazione di gestione rifiuti in procedura semplificata ex artt. 215 e 2116 del d. lgs. n. 152/2006", ha facoltà di di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013.
Nel caso in cui, altresì, il gestore dell'impianto sia assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento anche di uno dei titoli abilitativi sotto indicati, è obbligato a presentare la "comunicazione di gestione rifiuti in procedura semplificata ex artt. 215 e 2116 del d. lgs. n. 152/2006" sotto forma di autorizzazione unica ambientale (AUA ai sensi del d.p.r. n. 59/2013 (vedi scheda relativa).
Normativa di riferimento
- Art. 216 D.Lgs. n.152/06, Parte Quarta (Operazioni di recupero)
- Art. 214 D.Lgs. n. 152/06
- L.R. Toscana n. 25/1998 (art. 6 comma 1 lettera b)
- DPGRT 14/r del 25/2/2004
- D.M. 5/02/1998
- D.M. 161/2002