Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
Dettagli
Descrizione
Gli impianti che producono emissioni in atmosfera sono soggetti al rilascio di apposita autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.
Come fare
La domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene presentata in via telematica, tramite PEC, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove ha sede lo stabilimento utilizzando l'apposita modulistica, a cui allegare la documentazione tecnica richiesta.
Ulteriori informazioni
Sono soggetti inoltre alla presente disciplina gli impianti termici civili [impianto termico la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi] aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto. Per tutti gli impianti termici, civili ed industriali, si rammenta che i combustibili ammessi devono essere conformi al Titolo III Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006.
Sono esclusi dall'applicazione di questo procedimento:
- gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 in materia di incenerimento di rifiuti;
- gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale [A.I.A.] secondo quanto previsto dalla parte II titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.;
- gli impianti termici finalizzati alla produzione di energia elettrica, che dovranno essere autorizzati ai sensi della LR 39/2005;
Per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 e comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 si rimanda alla scheda relativa.
Il gestore dell'impianto assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto è obbligato a presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel caso non sia già da assoggettarsi all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), sotto forma di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013 (vedi scheda relativa).
I tempi del procedimento sono quelli previsti dall'art. 269 comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 (entro 120 giorni ovvero 150 nel caso di integrazioni) salvo quanto stabilito dalla norma in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013 (entro 90 giorni).
Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Provincia.
L'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
La durata dell'autorizzazione, in virtù del procedimento AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013, è di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio, salvo il caso di diversa indicazione nell'atto finale.
Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato che comportino un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione. L'esercizio di un'attività che produca emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione oppure il mantenimento di emissioni non conformi a quanto autorizzato, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Trasmissione domande, segnalazioni, comunicazioni
Ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160/2010, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni inerenti le attività produttive e di prestazione di servizi sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive con le seguenti modalità:
1) On-line:
attraverso il sistema supplente messo a disposizione dalla Regione Toscana cui si può accedere attraverso il link (solo per alcuni procedimenti) riportato nella sezione Link Esterni situata sulla sinistra della presente scheda informativa
Normativa di riferimento
- Art. 269 d.lgs. n.152/06
- L.R. Toscana n. 9/2010