Descrizione
Abbruciamento residui vegetali
Tipo di materiale | Soggetto | Dove |
Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni | PRIVATI CITTADINI | I MATERIALI VEGETALI SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI E DEVONO ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA |
Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali | AZIENDE AGRICOLE O PRIVATI CITTADINI CHE GESTISCONO COLTURE AGRICOLE IN ZONA AGRICOLA | POSSONO ABBRUCIARE IN AREA AGRICOLA, NELLO STESSO LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE VEGETALE |
Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 , ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192), è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale ed è opportuno fare alcune precisazione sull'argomento in materia di "abbruciamento residui vegetali".
Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta: Centro di Raccolta di Canciulle ovvero mediante prenotazione al numero verde per il ritiro degli ingombranti a domicilio ovvero, se in piccoli quantitativi, ai cassonetti / bidoncini della frazione organica presenti sul territorio;
Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l'operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche dettate dall'art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana.
Si definisce rifiuto, infatti, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".
Al medesimo art. 183 si definisce cosa si intende, nello specifico, per rifiuto organico cioè "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..", introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.
L'art. 185, invece, riporta i casi di esclusione dal regime di rifiuto per taluni materiali; non rientrano infatti (art. 185 comma 1 lett. f)) "omissis.., paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, omissis.."
Si lega, pertanto la tipologia, del materiale (sfalci e potature) all'origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell'esclusione dalla definizione di rifiuto.
Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc..).
Per cui, dalla lettura della norma, si evince che:
i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura, come ammendante e/o concimante oppure per la produzione di energia;
i rifiuti di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
La legge n. 116/2014 introduce il nuovo comma 6 bis all'art. 182 del testo Unico Ambientale che recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Omissis.."
Nella sostanza, la norma così come in ultimo modificata dalla legge n. 116/2014, non fa altro che "regolarizzare" quanto già la Legge Forestale della Regione Toscana, il D.P.G.R. n. 48/R/2003, consentiva ai sensi dell'art. 66, sempre e comunque riferito a "abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali"
La Regione Toscana ha fornito le sue indicazioni in materia di abbruciamento di residui vegetali, precisando che nel periodo al di fuori dell'alto rischio, che va dal 1° settembre al 30 giugno, l'abbruciamento è consentito, ma nel rispetto delle seguenti indicazioni:
nelle aree boscate occorre l'autorizzazione dell'Ente competente;
a qualsiasi distanza dal bosco e all'interno dei castagneti da frutto occorre rispettare le norme generali di prevenzione antincendi boschivi
e ricordarsi sempre che:
è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento;
l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile;
il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.