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Abbruciamento residui vegetali - Chiarimenti

Dettagli

Descrizione breve
"Chi può bruciare, cosa e dove: chiarimenti"
Data:

19 Novembre 2024

Tempo di lettura:

4 minuti

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Abbruciamento residui vegetali
Abbruciamento residui vegetali

Descrizione

Abbruciamento residui vegetali

Tipo di materialeSoggettoDove 
Il materiale vegetale proveniente dalle attività di
manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni
PRIVATI CITTADINII MATERIALI VEGETALI SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI E
DEVONO ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle
attività agricole e/o forestali
AZIENDE AGRICOLE O PRIVATI CITTADINI CHE GESTISCONO
COLTURE AGRICOLE IN ZONA AGRICOLA
POSSONO ABBRUCIARE IN AREA AGRICOLA, NELLO STESSO
LUOGO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE VEGETALE

 

Con la conversione in legge del decreto n. 91/2014 , ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192), è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale ed è opportuno fare alcune precisazione sull'argomento in materia di "abbruciamento residui vegetali".

Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta: Centro di Raccolta di Canciulle ovvero mediante prenotazione al numero verde per il ritiro degli ingombranti a domicilio ovvero, se in piccoli quantitativi, ai cassonetti / bidoncini della frazione organica presenti sul territorio;

Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l'operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche dettate dall'art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana.

Si definisce rifiuto, infatti, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

Al medesimo art. 183 si definisce cosa si intende, nello specifico, per rifiuto organico cioè "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..", introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.

L'art. 185, invece, riporta i casi di esclusione dal regime di rifiuto per taluni materiali; non rientrano infatti (art. 185 comma 1 lett. f)) "omissis.., paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, omissis.."

Si lega, pertanto la tipologia, del materiale (sfalci e potature) all'origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell'esclusione dalla definizione di rifiuto.

Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc..).


Per cui, dalla lettura della norma, si evince che:

     i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura, come ammendante e/o concimante oppure per la produzione di energia;
     i rifiuti di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.


La legge n. 116/2014 introduce il nuovo comma 6 bis all'art. 182 del testo Unico Ambientale che recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Omissis.."

Nella sostanza, la norma così come in ultimo modificata dalla legge n. 116/2014, non fa altro che "regolarizzare" quanto già la Legge Forestale della Regione Toscana, il D.P.G.R. n. 48/R/2003, consentiva ai sensi dell'art. 66, sempre e comunque riferito a "abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali"

La Regione Toscana ha fornito le sue indicazioni in materia di abbruciamento di residui vegetali, precisando che nel periodo al di fuori dell'alto rischio, che va dal 1° settembre al 30 giugno, l'abbruciamento è consentito, ma nel rispetto delle seguenti indicazioni:

    nelle aree boscate occorre l'autorizzazione dell'Ente competente;
    a qualsiasi distanza dal bosco e all'interno dei castagneti da frutto occorre rispettare le norme generali di prevenzione antincendi boschivi

e ricordarsi sempre che:

    è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento;
    l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile;
    il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
    le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

Ultimo aggiornamento:

19/11/2024, 09:18