Cosa serve
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative, deve essere presentata in via telematica, tramite PEC, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove ha sede lo stabilimento.
Fino all'adozione dell'apposita modulistica, l'istanza viene presentata utilizzando la modulistica di settore del procedimento attivato, a cui allegare la documentazione tecnica e amministrativa ivi richiesta.
Vincoli
Ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160/2010, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni inerenti le attività produttive e di prestazione di servizi sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive con le seguenti modalità:
1) On-line:
attraverso il sistema supplente messo a disposizione dalla Regione Toscana cui si può accedere attraverso il link che è collocato nella colonna sinistra della presente scheda informativa sotto la voce "Linkk Esterni"(solo per alcuni procedimenti)
Ulteriori informazioni
Il D.P.R. n. 59/2013 detta la disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulle attività produttive non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove il procedimento coinvolga già gli aspetti ambientali di seguito indicati.
L'AUA infatti sostituisce sette autorizzazioni / comunicazioni previste dalle normative ambientali di settore e viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, mentre l'Autorità competente è la Provincia.
I gestori degli impianti presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
1) autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006
2) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006
4) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006
5) comunicazione o nulla osta in materia di valutazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/1995
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui al d.lgs. n. 99/1992
7) comunicazione in materia di gestione rifiuti in semplificata di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006
Il gestore potrà scegliere tra la richiesta di AUA e il mantenimento del titolo abilitativo di settore nel caso in cui:
per l'attività siano previste autorizzazione di carattere generale;
l'attività sia soggetta alla sola comunicazione ovvero, in particolare, nel caso delle comunicazione "semplificate" in materia di gestione rifiuti e per quelle in tema di impatto acustico e fertirrigazione.
I tempi del procedimento sono quelli previsti dal d.p.r. n. 59/2013: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso di AUA in sostituzione di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata, dalla norma di settore, in un termine inferiore ai 90 giorni, ovvero entro 120 giorni (aumentati a 150 giorni per richiesta integrazioni) dalla presentazione della domanda, nel caso di AUA in sostituzione di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata, dalla norma di settore, in un termine superiore a 90 giorni.
L'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
La durata dell'autorizzazione, in virtù del procedimento AUA di cui al d.p.r. n. 59/2013, è di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio, salvo il caso di diversa indicazione nell'atto finale.
Modifiche sostanziali degli impianti autorizzati ai sensi della presente norma, così come definite all'art. 2 comma 1 lett. g) nonché dalle specifiche norme di settore, laddove previste, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione. L'esercizio di un'attività in assenza di autorizzazione oppure il mantenimento di un'attività non conformemente a quanto autorizzato, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Normativa di riferimento
- D.P.R. n. 59/2013
- D.M. 18/04/2005