Cosa serve
Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione o della modifica degli stabilimenti per i quali è stata adottata l'autorizzazione generale, il gestore presenta in via telematica, tramite PEC, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove ha sede lo stabilimento, una domanda di adesione, corredata dai documenti prescritti.
Qualora nello stabilimento siano presenti anche impianti o attività non previste nell'autorizzazione generale o nel caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme a quanto stabilito nell'autorizzazione generale, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Vincoli
Ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160/2010, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni inerenti le attività produttive e di prestazione di servizi sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive con le seguenti modalità:
1) On-line:
attraverso il sistema supplente messo a disposizione dalla Regione Toscana cui si può accedere attraverso il link indicato nella colonna a sinistra della presente scheda informativa sotto la voce "Link Esterni" (solo per alcuni procedimenti)
Ulteriori informazioni
Per gli impianti ed attività in deroga che producono emissioni in atmosfera, di cui all'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, individuati nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto stesso, sono state adottate apposite autorizzazioni in via generale.
Con Atto Dirigenziale n. 1978 del 24.05.2011 sono state rinnovate ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 272 comma 3 del DLgs 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del DPCM 21 luglio 1989 e del DPR 25 luglio 1991 e relative ai seguenti impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del decreto medesimo:
1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
3. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
Sempre con Atto Dirigenziale n. 1978 del 24.05.2011 sono state adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i., le ulteriori autorizzazioni generali relative agli impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.
L'autorizzazione in via Generale ha validità 10 anni a decorrere dalla data di adozione dell'Atto Dirigenziale n. 1978 del 24.05.2011.
I gestori degli stabilimenti per i quali è stata adottata l'autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i.
IMPORTANTE
Nel caso in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato alla sola "adesione all'autorizzazione a carattere generale" relativa agli impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs 152/2006, ha facoltà di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013 (vedi scheda relativa).
Nel caso in cui, altresì, il gestore dell'impianto sia assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento anche di uno dei titoli abilitativi di cui al d.p.r. n. 59/2013 (procedimento di autorizzazione unica ambientale), è obbligato a presentare la "adesione all'autorizzazione a carattere generale" sotto forma di autorizzazione unica ambientale (vedi scheda relativa).
Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Provincia.
L'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
La durata dell'autorizzazione, in virtù del procedimento AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013, è di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio, salvo il caso di diversa indicazione nell'atto finale.
Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato che comportino un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima adesione all'autorizzazione generale. L'esercizio di un'attività che produca emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione oppure il mantenimento di emissioni non conformi a quanto autorizzato, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Normativa di riferimento
- Art. 272 d.lgs. n.152/2006
- L.R. Toscana n. 9/2010