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Colonie feline

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Dettagli

A fronte delle frequenti e spesso indistinte richieste di riconoscimento di colonie feline, si ritiene necessario puntualizzare alcuni passaggi procedurali allo scopo di riportare ordine e chiarezza nel settore, garantendo la tutela degli animali e dell’ambiente
 
 

Descrizione

A fronte delle frequenti e spesso indistinte richieste di riconoscimento di colonie feline, si ritiene necessario puntualizzare alcuni passaggi procedurali allo scopo di riportare ordine e chiarezza nel settore, garantendo la tutela degli animali e dell’ambiente

 

 

Ulteriori informazioni

Ai sensi della legge regionale n. 59/2009 i Comuni:

- tutelano le colonie dei gatti intese come luoghi stabili di riferimento per l’alimentazione e il riposo degli animali;

- redigono una mappa della città ove siano segnalate le colonie feline;

- individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti o in ogni modo in aree pubbliche, aree idonee per l’organizzazione delle colonie dei gatti;

- possono dare in gestione, d’intesa con le unità sanitarie locali, le colone dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni igieniche del territorio.

Ai sensi, invece, dell’art. 34 della medesima legge regionale n. 59/2009 alle aziende sanitarie locali competono la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le aziende sanitarie attuano con oneri a loro carico.

Considerato che l’Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria è in grado di garantire la sterilizzazione degli animali, l’accertamento della consistenza ed esistenza dello stato di colonia, la cura e gli interventi di profilassi quando necessari, ma non è in grado di garantire la cattura dei gatti e l’immissione degli stessi nel loro habitat dopo gli interventi, l’ASL e i Comuni hanno concordato la seguente procedura:
- i cittadini previo contatto o per il tramite delle associazioni protezionistiche segnalano lo stato di colonia;
- la richiesta di riconoscimento dello stato di colonia deve essere inoltrata al Comune specificando il nome ed il recapito della persona referente della colonia (abitualmente nota come gattara) e producendo elenco dettagliato degli animali presenti nel concentramento ovvero all'Associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale ODV di Firenze al num. tel. 3395221731
- il Comune richiede un accertamento all'Associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale ODVche comunica il parere al Comune;
- in caso di parere favorevole il Comune rilascia atto formale di riconoscimento della colonia felina e di autorizzazione alla sterilizzazione dei riproduttori;
- i referenti della colonia anche con la collaborazione dell'Associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale ODV concordano con il Servizio Veterinario dell'ASL la data degli interventi, catturano e trasportano i gatti presso la struttura ambulatoriale del servizio veterinario;
- i referenti dovranno reinserire gli animali sterilizzati nel loro habitat dove periodicamente saranno controllati dal servizio veterinario per verificarne lo stato di benessere.

Allo scopo di evitare inutili accertamenti e l’esecuzione di interventi su animali che poco hanno di “randagio”, nell’ottica di un coretto utilizzo dei servizi pubblici, si rilascia a titolo esemplificativo una definizione di ciò che si può intendere con il termine di “colonia”: “un gruppo di animali che vivono in libertà, censito e sotto la tutela del Comune, con un numero di gatte femmine non inferiore a 4 per colonie fino a 10 esemplari e non meno di un terzo dell’intero numerico della colonia oltre i 10 esemplari”.
Sarà possibile decidere diversamente in specifiche situazioni.

Lo stato di libertà o “randagismo” è valutato in funzione della non “addomesticazione” (presenza di ricoveri precostituiti, evidente e continuo sostentamento alimentare che ne favorisce la permanenza in loco, evidente affettività, ecc.).
Si ritiene che gruppi di animali presenti nella proprietà di privati, in particolare in pertinenze delimitate e con le caratteristiche sopra descritte, possano difficilmente essere considerati “colonie”.

 

Normativa di riferimento

- Legge n. 281 del 14/08/1991 – Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

- Legge regionale n. 59 del 20/10/2009 – Norme per la tutela degli animali

Ultimo aggiornamento:

24/01/2023, 12:25