La comunicazione deve essere effettuata da chi (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo (anche per 1 giorno nel caso di cittadini extra-comunitari, o per un periodo superiore a 1 mese se l'ospite e' cittadino comunitario), l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
- Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
- La comunicazione deve deve essere presentata al Sindaco, quale autorità di P.S. tramite deposito all'Ufficio Protocollo del Comune.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.