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Residenza - Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE

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Ulteriori informazioni

La Legge 27.10.1988, n. 470, prevede, all’art. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dall’AIRE di un comune all’AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell’interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l’iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R..

Al riguardo come specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 5/93, "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".

L’altra possibilità di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all’art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune.

La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all’estero.

Normativa di riferimento

- Legge 27.10.1988, n. 470

- Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 5/93

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818

Ultimo aggiornamento:

11/04/2022, 09:46